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RECLAMI

Swan nasce per starti vicino, e il momento di confronto per noi è importante per migliorare. Se hai qualcosa da dirci, scrivici qui.

Se sei un cliente, e non sei soddisfatto dell’assistenza ricevuta, puoi inoltrare un reclamo utilizzando i seguenti canali:

  • posta raccomandata a/r all’indirizzo Swan, Ufficio Reclami, Via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano.
  • posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo requisition@swan.io.

Il nostro team dell’ufficio reclami risponderà appena possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi. 
In situazioni eccezionali, se non riuscirà a rispondere in tempo per motivi indipendenti dalla propria volontà, ti manderà una risposta interlocutoria, con i motivi del ritardo e il termine entro cui avrai un riscontro definitivo.

Precisiamo che l’attività di gestione del reclamo è gratuita per il Cliente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato e applicate da soggetti terzi.

Altre modalità – ricorsi e mediazione

Nel caso in cui le risposte di Swan non ti soddisfino o tu non abbia ricevuto risposta, ti ricordiamo che, secondo la normativa vigente, puoi rivolgerti a: Arbitrato Bancario Finanziario (ABF)

L’ABF è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica, rispetto al ricorso al Giudice.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide – in pochi mesi – chi ha ragione e chi ha torto.

Per informazioni generali su questo sistema e specifiche su ricorsi presentati, puoi:

  • consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it
  • telefonare al numero verde 800.19.69.69
  • consultare la guida all’Arbitro Bancario Finanziario “ABF in parole semplici” in formato pdf

Ti segnaliamo che è obbligatorio, prima di agire in giudizio, esperire il “tentativo di mediazione”, cioè chiamare la controparte di fronte a uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito Albo e tentare così di raggiungere un accordo spontaneo. Ad esempio, possono essere utilizzati per svolgere tale “tentativo di mediazione” obbligatorio, i sopra citati ABF, Conciliatore Bancario Finanziario e ogni altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

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